Il giudice nazionale ha sottolineato di non avere l’autorità per indagare sulle denunce di presunte frodi nelle elezioni dei deputati italiani in Argentina

Camera federale della cassazione penale confermato Questa settimana il rigetto delle affermazioni dell’informatore in una denuncia relativa a presunti brogli nelle elezioni parlamentari della Repubblica italiana del 2018 da parte di cittadini domiciliati nella Repubblica argentina.

Sala IV di unanimità ha respinto la richiesta di cassazione delle presunte ricorrenti Emilio Becchi e Fabio Porta, nel caso di fatti legati a denunce di frode elettorale denunciate nel 2018, in relazione al voto di cittadini italiani residenti in Argentina per le elezioni parlamentari, e la vicenda è stata archiviata dal giudice elettorale.

In Italia nel 2018 si è registrato di conseguenza un momento di tensione al Senato Caso Adriano Cario. Era un imprenditore di origine calabrese, nato in Uruguay e residente in Argentina, arrivato quell’anno alla Camera alta italiana come rappresentante degli italiani residenti fuori dal suo Paese. Lo ha fatto grazie al gran numero di voti ricevuti dall’estero, più precisamente da Buenos Aires. Ma la Procura di Roma ha precisato che è avvenuto attraverso una perizia tecnica Migliaia di schede elettorali che davano a Cario un seggio al Senato italiano sono state falsificate nella capitale argentina.

Tuttavia, il comitato elettorale del Senato ha dichiarato valida la sua nomina, provocando un enorme tumulto nel paese.

Questo caso è importante perché è in Argentina gli italo-argentini sono 783.204, che copre oltre il 50% del totale dei collegi elettorali sudamericani eletti da due deputati e un senatore nazionale nel parlamento italiano. Il numero di elettori in questa circoscrizione elettorale è stato di 1.535.718 persone.

Sala IV della Camera della Cassazione Penale Federale, composta dal Dott. Gustavo M. Hornos come Presidente e Drs. Javier Carbajo e Mariano Hernán Borinsky in qualità di deputati, hanno ratificato -all’unanimità- il rigetto della richiesta di considerare ricorrenti Emilio Becchi e Fabio Porta, che Sono rispettivamente candidati a deputato e senatore della circoscrizione Sudamericana al Parlamento italiano, entrambi appartenenti ai partiti democratici.

La denuncia è stata avanzata da Emilio Becchi, per il reato di “è vietato alle associazioni commettere atti criminosi di falsificazione di atti pubblici, falsità di firme, violazione della corrispondenza postale, con lo scopo di stimolare le elezioni legislative nello Stato italiano”.

Al momento del rilascio, il pubblico ministero di primo grado del caso, Guillermo Marijuan, ha affermato che i fatti erano gli stessi denunciati alla giurisdizione elettorale argentina; che questi eventi vengono analizzati nel quadro del caso n. CFP 4592/2018, della Segreteria elettorale del Tribunale federale di primo grado, causa che il 21 maggio 2018 è stata archiviata perché non poteva proseguire.

Si ritiene, ha affermato Marijuan, che l’azione avviata si riferisce a questioni relative alle elezioni che, sebbene svoltesi in questo distretto della Capitale Federale, alla loro organizzazione, controllo e successiva analisi dei loro risultati Sono soggetti ad un regime determinato dalle leggi e dai decreti di uno Stato estero, in questo caso della Repubblica Italiana.

E quindi straniero alla giurisdizione di detto Tribunale, in ogni ambito in cui possano svilupparsi manovre fraudolente. Inoltre in quell’occasione si è ritenuto che tutte le prove non fossero state rinvenute in questo Paese, ma fossero state trasmesse all’Alta Corte sita nella città di Roma, come disciplinato dalla Legge 459 del 27 dicembre 2001.

Nella decisione adottata in questa occasione dalla Camera IV, i medici Gustavo Hornos e Javier Carbajo hanno respinto le pretese dei ricorrenti, ritenendo che, a causa della coincidenza dell’oggetto dell’indagine in questo fascicolo con il fascicolo CFP 4592/18, la cui decisione di archiviarlo era già ferma, non c’era altra via d’uscita da aspettarsi se non quella intrapresa dal giudice di grado inferiore e confermata dall’a quo.

Nel frattempo, il Dott. Mariano Borinsky vota allo stesso modo, pur con l’applicazione dei criteri giuridici stabiliti e riaffermati nelle sue diverse decisioni, secondo i quali la denuncia è legittimata a continuare la promozione di atti criminosi in atti penali pubblici con l’autonomia della Procura di nella misura in cui tale giurisdizione sia giuridicamente possibile mediante l’incoraggiamento di atti penali pubblici che implichino i requisiti delle istruzioni fiscali (articoli 180 e 188 CPPN), quando l’azione inizia con una denuncia, o con un’azione che può essere assimilata ad un impulso, che è non è il caso in quel caso.

Alberto Baroffio

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