Giurisdizione e procedura italiana (I), di Antonio Braggion, Avvocato.

1. Utilizzo delle procedure d’ingiunzione di pagamento per il recupero dei crediti esteri in Italia.

Un creditore straniero può ottenere un’ingiunzione di pagamento da un tribunale italiano competente sulla base di prove documentali.

Nel caso di un contratto di compravendita di beni, e nel caso di fatture in sospeso, una copia della consegna dei beni, firmata dal debitore, attestante la consegna dei beni stessi, o una lettera del debitore che riconosce il debito, può essere prodotto.

In assenza dei suddetti documenti, può essere fatta una citazione dal conto di una società estera, autenticata da un notaio, e che indica l’esistenza di un debito. Il notaio deve inoltre certificare che i libri della società sono tenuti in conformità alle norme contabili in vigore nel paese interessato. Tuttavia, in alcuni paesi, questi estratti non sono rilasciati da un notaio.

Deve essere inoltre presentata una procura firmata dal legale rappresentante della società, autenticata da un notaio o dal Consolato italiano. La procura può essere in italiano, o in lingua straniera, ma in tal caso deve essere allegata una traduzione ufficiale.

La certificazione notarile deve essere certificata con “Apostille” (Convenzione di Siepe del 5 ottobre 1965), se la Convenzione è stata ratificata da uno Stato estero, o dal Consolato italiano. Con alcuni paesi (es. Francia) non è richiesta né l’Apostille né la legalizzazione consolare.

Gli ordini di pagamento sono emessi entro un mese dalla presentazione della richiesta e devono essere notificati al debitore.

Dal 30 giugno 2014 le domande di sentenze possono essere depositate solo per via telematica: il termine per l’emissione delle sentenze è stato ridotto a una o due settimane.

Entro 40 giorni dalla data di notifica della determinazione, il debitore deve pagare, ovvero può notificare l’opposizione. Tale termine si applica, se il debitore è domiciliato in Italia (per i rispondenti domiciliati nell’Unione Europea, il termine è elevato a 50 giorni).

Se al debitore è stata notificata l’opposizione, si procede nel consueto procedimento di primo grado, ma se l’opposizione non è fondata su prove scritte, il giudice può, in prima udienza, concedere la provvisoria esecuzione della sentenza.

Se il debitore non notifica l’opposizione, il provvedimento diventa irrevocabile. Dopo che la dichiarazione di esecuzione è stata allegata all’ordine, può iniziare l’esecuzione della proprietà del debitore.

Il primo atto è quello di notificare al debitore un segnale di pagamento, concedendogli 10 giorni. Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l’ufficiale giudiziario può richiedere la confisca dei beni del debitore.

Puoi anche ottenere un ordine di pagamento che può essere eseguito immediatamente, se sussistono determinate condizioni:

il debito è basato su una cambiale, o su un assegno, o su un atto notarile o altro pubblico ufficiale autorizzato; Dove

- ci sono seri pericoli nel ritardo; Dove

- il richiedente presenta un documento firmato dal debitore, che prova il credito.

Quasi tutte le spese processuali (comprese le spese legali) sono a carico del debitore.

2. Vantaggi e svantaggi delle procedure “nazionali” rispetto a quelle previste dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 (“procedimenti europei di ingiunzione di pagamento”)

Regolamento n. 1896/2006/CE ha introdotto la procedura d’ordinanza europea per i crediti pecuniari non contestati. Si tratta di un’alternativa alle procedure previste dalle legislazioni nazionali degli Stati membri (“procedure d’ordine nazionali”).

La procedura europea può essere utilizzata solo in materia civile e commerciale, nelle controversie transfrontaliere.

Una “controversia transfrontaliera” è una controversia in cui il domicilio o la residenza permanente di almeno una delle parti si trova in uno Stato membro diverso dal tribunale in questione.

Le pretese di denaro che possono essere oggetto del procedimento in questione sono cambiali liquide esigibili alla data di deposito della domanda di accertamento.

L’applicazione della procedura è esclusa in alcuni casi, in particolare:

- regimi matrimoniali o assimilati, testamenti e successioni; – fallimento, concordato e altre procedure simili,

- sicurezza sociale,

- crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo che questo sia divenuto oggetto di accordo tra le parti, o vi sia stato riconoscimento del debito, o sia relativo a debiti liquidi derivanti dalla comproprietà di beni.

Le principali differenze tra le due procedure (nazionale ed europea) sono, se il creditore richiede un ordine europeo, è sufficiente specificare le prove scritte disponibili, senza necessità di presentarlecome nel caso delle richieste di ordini nazionali.

Di conseguenza, in presenza di requisiti accettabili (carattere transfrontaliero delle controversie in materia civile e commerciale, giurisdizione del tribunale confiscato, ecc.) forniti dal richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il termine di grazia per il convenuto che intenda impugnare la stipulazione è di 30 giorni dalla presentazione o notifica della stipulazione. Nell’eccezione che deve essere trasmessa al giudice che ha emesso la stipula, il convenuto può solo respingere la domanda, senza indicarne i motivi. In tal caso, il procedimento si svolgerà secondo le consuete regole procedurali nazionali, salvo che l’attore abbia dichiarato di annullare la decisione, in caso di eventuale impugnazione.

Se il convenuto non oppone resistenza entro il termine stabilito, prevale l’ingiunzione di pagamento europea.

Gli svantaggi della procedura europea rispetto alla procedura nazionale sono i seguenti:

- il creditore deve attendere la scadenza del termine di trenta giorni previsto per l’eventuale impugnazione, per ottenere una dichiarazione in questione, senza poter chiedere al giudice un’ordinanza immediatamente eseguibile, contrariamente a quanto previsto dalla normativa nazionale. procedure, come descritto nel paragrafo precedente;

- in caso di eventuale impugnazione dell’ordinanza europea, il creditore non potrà richiedere l’esecuzione provvisoria dell’ordinanza, a meno che l’opposizione non sia basata su prove scritte, come previsto nel caso di ordinanza nazionale.

Infine, l’ultima differenza tra le due procedure riguarda la modalità di trasmissione: per le richieste di decisione europea, l’Italia ha specificato che può essere inviata al tribunale competente solo su supporto cartaceo e non per via telematica.

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Fedele Golino

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